Verona, 2 luglio 2025 – E’ uscita Circolare Prot. N.0052344 del 27/06/2025 che segue la Nota del MASAF del 23 giugno, AGEA comunica i requisiti di adesione all’Eco-schema 1 livello 2.
Ecco le indicazioni:
- gli agricoltori che intendono ottenere il pagamento dell’Eco-schema 1 Livello 2, devono richiedere l’aiuto mediante l’apposizione di un “flag” nella specifica sezione della Domanda Unificata. Si precisa che tale richiesta effettuata nella Domanda Unificata NON costituisce l’adesione all’Organismo di Certificazione, ma rappresenta semplicemente la richiesta di pagamento dell’aiuto in questione
- gli agricoltori che vogliono aderire al SQNBA ai fini del premio previsto dall’Eco-schema 1 Livello 2, devono iscriversi presentando una domanda di adesione ad un Disciplinare che preveda la possibilità di pascolamento, all’Organismo di Certificazione prescelto, tra quelli accreditati all’Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), il cui elenco è disponibile sul sito Masaf
- per il 2025 gli agricoltori devono presentare la richiesta di adesione all’Organismo di Certificazione prescelto entro e non oltre il termine dell’11 agosto 2025
Queste le deroghe Eco- schema 1 livello 2:
- L’adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2, non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo
- È prevista una deroga per il livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento e a condizione che sia rispettato l’impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone
Periodo di osservazione “riduzione dell’antimicrobico resistenza” – ECO 1 Livello 1:
Come già indicato nella circolare AGEA prot. n. 26280 del 28.03.2025 relativa alla campagna 2025, per l’Eco-schema 1 Livello 1 “riduzione dell’antimicrobico resistenza”, l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm.
Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni:
- hanno valori DDD uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato XI del DM 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo
- hanno valori DDD superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato XI del DM 23 dicembre 2022 ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022
Per l’anno di domanda 2025 il periodo di osservazione inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio ed è ammesso un periodo di tolleranza di 20 giorni nel caso in cui l’avvio o la cessazione dell’attività dell’agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e di fine osservazione.
A decorrere dall’anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell’anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 gg.
Gli Uffici Coldiretti Verona sono a disposizione per fornire assistenza tecnica, chiarimenti.
Scarica qui sotto la circolare di Agea -> Circolare
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