agriclip – Patronato Epaca


28 SETTEMBRE 2021

ESONERO CONTRIBUTIVO: DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 ANCHE PER I COLTIVATORI DIRETTI


(Art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) Circolare Inps 124/2021

La misura è finalizzata a ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi per favorire la ripresa dell’attività da loro esercitata. Gli uffici Coldiretti hanno contattato in questi giorni i potenziali aventi diritto e rimangono a vostra disposizione per la presentazione delle domande e per qualsiasi chiarimento.

𝐒𝐂𝐀𝐃𝐄𝐍𝐙𝐀: 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟎 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 i soggetti iscritti alle gestioni INPS (coltivatori diretti, IAP, artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata INPS) possono presentare la domanda per beneficare dell’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2021.

𝐌𝐈𝐒𝐔𝐑𝐀: L’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 è previsto nel limite massimo individuale di 3.000 euro per ciascun lavoratore attivo iscritto al 1/1/21. L’ammontare dell’esonero è riconosciuto dall’INPS nel rispetto del limite massimo di spesa (fissato a 1.500 milioni di euro): ove vi sia un superamento, l’agevolazione potrebbe subire delle riduzioni in misura proporzionale al numero complessivo di beneficiari.

𝐑𝐄𝐐𝐔𝐈𝐒𝐈𝐓𝐈:
• reddito 2019 derivante dall’attività non superiore a 50.000 euro;
• riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 ( requisito non richiesto per attività iniziate nel 2020 ); l’esonero non spetta a coloro che hanno avviato l’attività nel 2021.
• regolarità contributiva
• il titolare della posizione inps non deve essere titolare di pensione diretta (ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità/reversibilità);
• il titolare della posizione inps non deve essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato nell’anno 2021 (lo sgravio non spetta per i mesi nei quali risulti attivo il contratto di lavoro subordinato), con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
• non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
• non devono aver già superato l’importo individuale di aiuti di Stato concedibili (ovvero 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e 270.000 euro per impresa nel settore della pesca o dell’acquacoltura).

𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐓𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀’ 𝐄𝐃 𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈: L’agevolazione è incompatibile con: assegno straordinario di accompagnamento alla pensione; l’indennizzo per cessazione di attività commerciale; gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti (ENPAS; Istituto Postelegrafonici e INADEL); rendite facoltative (c.d. APE sociale). Gli IAP iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali, sono esclusi dal beneficio poiché il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda. L’esonero prevede la copertura contributiva. Il riconoscimento dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della parte di contribuzione obbligatoria non esonerata.

𝐀𝐋𝐓𝐑𝐈 𝐄𝐒𝐎𝐍𝐄𝐑𝐈: In attesa di indicazioni da parte dell’Inps relativamente a: – ESONERO art. 16 e 16 bis decreto-legge 137/2020 che riguarda tutte le aziende agricole relativamente alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 – ESONERO articolo 70 decreto-legge 73/21 che concerne l’esonero contributivo relativo alla mensilità di febbraio 2021 (solo filiera agrituristica e vitivinicola).


27 MARZO 2021

SERVIZI ALLA PERSONA – PATRONATO EPACA


La responsabile provinciale del Patronato Epaca Eleonora Giarola presenta i servizi che vengono offerti nei nostri uffici.

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