Il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 13 marzo 2021, ha introdotto – con l’art.2 – nuovi interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In attesa delle disposizioni attuative da parte dell’INPS e della disponibilità delle relative procedure per l’invio delle domande, si descrive il contenuto del citato art.2. Tutte le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021.


CONGEDI PARENTALI COVID:

POSSIBILITA’ PRESTAZIONE LAVORO IN MODALITA’ AGILE: Si premette che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di questi tre possibili eventi:

  1. sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  2. infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  3. quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

CONGEDO PARENTALE COVID: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Il nuovo congedo parentale Covid riguarda pertanto i periodi che vanno dal 13 marzo al 30 giugno 2021, con la possibilità, a domanda dell’interessato, di retroagire anche dal 1° gennaio 2021, per convertire in congedi Covid gli ordinari congedi parentali già fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021.

Il nuovo congedo parentale Covid inoltre è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa; tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 marzo 2021), durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale

FIGLI DI ETA’ TRA I 14 E I 16 ANNI: In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto ad una aspettativa non retribuita (se si verificano le condizioni di cui al comma 2, primo periodo), cioè ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


BONUS BABY-SITTING

I seguenti soggetti:

1) i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,

2) i lavoratori autonomi,

3) il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,

4) i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari,

5) i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari

possono scegliere – per i figli conviventi minori di anni 14 – la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate, per i casi di cui al comma 1:

  1. sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  2. infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  3. quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del DL n. 50/2017 ed è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus baby può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Si deduce da tale ultima espressione che esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici delle tipologie indicate ai punti 3) e 4), che possono fruire anche dei congedi parentali Covid, vi è la possibilità di richiedere alternativamente i congedi stessi o il bonus baby-sitting.

ALTERNATIVITA’ DELLE MISURE. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

In sostanza si tratta di misure alternative tra loro, per cui se un genitore fruisce del congedo, l’altro genitore non può fruire del bonus baby per gli stessi giorni ed inoltre è necessario che entrambi i genitori NON LAVORINO IN MODALITA’ AGILE, e le misure non spettano in ogni caso se uno dei genitori è privo di occupazione, salvo la eccezione indicata.

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