Il Decreto Legge 127 come noto disciplina l’impiego del green pass nei luoghi di lavoro (tutti, quindi sono compresi i luoghi di lavoro agricoli: terreni, capannoni, allevamenti, serre…) Questo il riassunto dei punti fondamentali:

– Le disposizioni entrano in vigore dal 15 ottobre 2021 e sono efficaci fino alla fine dello stato di emergenza, che è – a oggi – il 31 dicembre 2021 – chiunque svolge a qualsiasi titolo un’attività lavorativa (subordinata o autonoma) o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (appalti/somministrazione), ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, deve possedere ed esibire su richiesta il green pass.

– I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del green pass dei propri lavoratori dipendenti (qualsiasi tipologia di rapporto) e autonomi (cococo/professionisti), nonché di tutti i soggetti che accedono in una delle proprie sedi lavorative per rendere una prestazione di lavoro, di formazione, o di volontariato.

– I datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021 devono: o adeguatamente informare i propri lavoratori (intesi come sopra) delle disposizioni di cui al decreto e ottenere la loro firma per presa visione (allegato 1 informativa dipendenti) (allegato 2 informativa autonomi) o individuare, formalmente, i soggetti delegati all’accertamento delle violazioni dell’obbligo (allegato 3 incarico soggetti addetti alla verifica) o definire le modalità operative per i controlli del possesso del green pass, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (allegato 4 locandina) (allegato 5 attestazione mancata verifica.

– La verifica, che deve essere effettuata tutti i giorni, potrà essere effettuata con l’app VerificaC19, senza nessuna registrazione/conservazione di dati: basta inquadrare il QR Code presente sulla certificazione digitale per ottenere in risposta una spunta verde in caso affermativo o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido (per esempio quando un tampone è stato effettuato più di 48/72 ore prima del controllo). L’app reca assieme alla conferma della validità o meno del pass solamente il nome e il cognome del soggetto verificato e la sua data di nascita.

– Il lavoratore che comunichi di essere privo della certificazione o ne sia sprovvisto all’accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine stato emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovute la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. o Se il lavoratore privo di certificazione verde Covid-19 accede comunque al luogo di lavoro eludendo i controlli, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari. La suddetta sanzione può essere aumentata nel caso di contraffazione della certificazione verde Covid-19. o Il lavoratore privo di certificazione verde Covid-19 non può essere destinatario di procedimento disciplinare né tantomeno può essere licenziato, l’unica azione ammissibile, da parte del datore di lavoro, è la sospensione dalla retribuzione/compenso/emolumento a qualsiasi titolo dovuta, ferma la sanzione amministrativa di cui sopra, irrogata dal Prefetto (vedi oltre) in caso di elusione dei controlli.

– Il datore di lavoro nel caso di violazione dell’obbligo di verifica e di quello di adottare misure organizzative idonee entro il 15/10/2021, viene punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, alla quale potrebbe aggiungersi, sempre e solo in caso di omesso controllo, l’ulteriore sanzione derivante dall’accesso di lavoratori trovati privi di green pass. o Il datore di lavoro nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può assumere altro lavoratore in sostituzione e sospendere il lavoratore sostituito/assente ingiustificato per un periodo pari alla durata del contratto del lavoratore assunto, fino ad un massimo di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del periodo di emergenza (attualmente 31/12/2021).


APPROFONDIMENTI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  2. aver completato il ciclo vaccinale;
  3. aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
  4. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  5. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

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