24 settembre 2024 – Con l’approvazione del regolamento (UE) 2024/1468 e del decreto MASAF n. 282935 sono state introdotte delle importanti semplificazioni della nuova PAC.

Le modifiche sono entrate in vigore a partire dalla campagna PAC 2024, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2024 e rimarranno in vigore per tutto il periodo di programmazione 2023-2027.

Queste modifiche sono una risposta concreta ai problemi rilevati e alle preoccupazioni espresse e allo stesso tempo hanno l’obiettivo di preservare la direzione e il sostegno della PAC attuale nel favorire la transizione verso un’agricoltura europea più sostenibile.

Modifica BCAA 8

La norma prevedeva tre tipi di impegno:

  • riservare il 4% dell’area seminativa a superfici improduttive
  • mantenere elementi caratteristici del paesaggio
  • vietare la potatura di siepi e alberi dal 15 marzo al 15 agosto

La Commissione Europea ha eliminato completamente l’obbligo del 4% di superficie improduttiva, modificando anche le precedenti direttive sulla deroga BCAA 8 prevista per il 2024.

Gli impegni per il mantenimento del paesaggio e per la potatura rimangono invece in vigore.

Modifica BCAA 7

Per aziende con più di 10 ettari di seminativi, la normativa prevede un cambio di specie botanica tra due colture principali.

Il nuovo Regolamento introduce la possibilità di soddisfare i requisiti anche attraverso la DIVERSIFICAZIONE delle colture, riprendendo i criteri della precedente PAC 2014-2022 (GREENING).

Gli agricoltori potranno quindi scegliere di effettuare in alternativa la ROTAZIONE o la DIVERSIFICAZIONE delle colture per rispondere alle regole della BCAA 7.

 

ROTAZIONE

  • Effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo)
  • Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro
  • Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni

DIVERSIFICAZIONE (vecchio greening PAC 2014-2022)

  • Prevedere una diversificazione colturale (secondo le regole del vecchio Greening), nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
  1. se la superficie aziendale a seminativo è > 10 HA ≤ 30 HA, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;
  2. se la superficie aziendale a seminativo è > 30 HA, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

ESENZIONI BCAA 7

SONO COMUNQUE ESENTI DA QUALSIASI OBBLIGO LE AZIENDE:

  • I cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi
  • La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi
  • Con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari
  • I cui seminativi sono costituiti da colture sommerse

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ

Un’altra modifica significativa riguarda i controlli di condizionalità, che non saranno più applicati alle aziende con una superficie agricola inferiore ai 10 ettari, al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti da controlli e sanzioni.

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