L’APPALTO DI SERVIZI NON PUO’ ESSERE FORNITURA DI MANODOPERA.
E’ fondamentale per gli operatori (pubblici e privati) la distinzione tra la forma contrattuale dell’appalto di servizi e la fornitura di manodopera.
La fornitura di manodopera (o somministrazione) è riservata per legge alle Agenzie per il lavoro che, avendone i requisiti, siano iscritte nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro (D.Lgs. 279/13 art. 4); nella somministrazione di lavoro vi è una obbligazione di mezzi: l’agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate poi dal committente.
Questa forma di contratto va tenuta ben distinta dall’appalto di servizi nel quale l’appaltatore assume su di sé il rischio d’impresa.
Vale a dire, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio dell’attività, assume il compito di far conseguire al committente il risultato promesso. In tal senso l’art. 29 del D.LGs. 276/2003 il quale recit:
«[…] il contratto d’appalto […] si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione di mezzi necessari da parte dall’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore del rischio d’impresa».
Significativa a questo proposito una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sezione III Sentenza n° 1571 del 12 marzo 2018) la quale oltre a chiarire che
«[…] Nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo” richiama gli indici sintomatici della non genuinità dell’appalto elaborati dalla giurisprudenza. Tali indici sono: “1) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore; 2) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente; 3) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; 4)la proprietà in capo al committente della attrezzatura necessarie all’espletamento delle attività; 5) l’organizzazione da parte del committente delle attività dei dipendenti dell’appaltatore (cass. civ. sez. lav. , 7 febbraio 2017 n.3178)».
In presenza di un appalto non genuino, spetta al lavoratore anche la richiesta del riconoscimento della costituzione del contratto di lavoro in capo al committente.
Inoltre, le retribuzioni e i contributi non regolarmente versati ai lavoratori devono essere pagati dal committente, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 10/2018: ovvero i contributi omessi o non versati dal pseudo appaltatore possono essere chiesti direttamente dagli istituti competenti (Inail -Inps) al committente.
Da ultimo, il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 (“Decreto Dignità”), ha reintrodotto il reato di somministrazione abusiva e somministrazione fraudolenta di cui sono responsabili sia il somministratore che l’utilizzatore e sono sanzioni che vanno ad aggiungersi a quelle amministrative già in vigore.