30 giugno 2026. È stato pubblicato il recepimento regionale della Condizionalità Rafforzata 2026, con delibera sul BUR del Veneto n. 83 del 26.6.2026.
Le principali novità derivano dalla approvazione del regolamento “omnibus” entrato in vigore con il Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025 che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 e 2021/2116 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e sviluppo rurale con l’obiettivo principale di ridurre gli oneri burocratici a carico degli agricoltori.
Le principali novità principali riguardano:
- Esenzione dai controlli per le aziende con meno di 10 ettari di superficie ammissibile al pagamento (precedentemente 10 ettari dichiarati);
- Esenzione dai controlli BCAA7 per le aziende con meno di 30 ettari;
- Maggiore flessibilità per la gestione del mantenimento dei prati permanenti.
Alcune precisazioni:
ESENZIONI CONDIZIONALITA’
- 1. Esenzione dal sistema di condizionalità (controlli e sanzioni) per i piccoli agricoltori: questa esenzione, che oggi già esiste per le BCAA, viene estesa anche ai CGO. Inoltre, per quanto riguarda il calcolo della superficie dei 10 ettari, che permette di essere considerati “piccoli” e favorire le esenzioni, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulla superficie ammissibile ai pagamenti;
- BCAA 7 esenzione per aziende sotto i 30 ettari: gli agricoltori con un’azienda di dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola sono esentati dai controlli e dalle sanzioni relative ai requisiti della BCAA7. Tali esenzioni non vengono applicate agli agricoltori che richiedono l’Ecoschema 4 poiché devono comunque rispettare la “Bcaa 7 rotazione”;
- Agricoltura biologica: gli agricoltori certificati biologici sono considerati conformi alle Bcaa 1, 3, 4, 5, 6 e 7 per le unità biologiche e in conversione.
PRATI PERMANENTI
BCAA 1: è prevista maggiore flessibilità per la gestione del mantenimento dei prati permanenti. Il Regolamento consente agli Stati membri di prorogare da 5 a 7 anni il periodo che determina la conversione di un seminativo a “prato permanente” e introduce una flessibilità per cui i terreni classificati come seminativi al 1° gennaio 2026 possono rimanere tali anche se il periodo è scaduto; inoltre l’impegno della BCAA 1 è aggiornato prevedendo una diminuzione massima della soglia massima del 10% rispetto all’anno di riferimento 2018 (oggi è il 5%);
FASCE TAMPONE
BCAA 4: La norma viene riformulata prevedendo:
– una fascia minima di tre metri anziché cinque lungo i corsi d’acqua senza fertilizzanti e pesticidi;
– la possibilità di adeguamenti in aree con specifiche condizioni (ad esempio presenza diffusa di drenaggi/irrigazione);
– la possibilità di utilizzare la definizione nazionale di “corso d’acqua”, se coerente con l’obiettivo della norma, al fine di evitare la non considerazione di alcuni fiumi di piccola portata.